Estetiste: pubblicato il decreto

25 Luglio 2011
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Sulla G.U. 15 luglio 2011 n. 163 è stato pubblicato il “Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Il Regolamento entra in vigore dal 30 luglio 2011 e da tale data sarà consentito esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature citate nell’elenco dell’allegato 1 al Decreto) e dovranno essere rispettate le caratteristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive schede tecnico-informative di cui all’allegato 2 al Decreto.

Tra le novità si segnala anche l’obbligo di esporre dei cartelli: CARTELLI DA ESPORRE A PARTIRE DAL 30 LUGLIO 2011 NELLE ATTIVITA’ DI ESTETICA AI SENSI DEL D.M. 12 maggio 2011, n. 110 Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista

1) SOLARIUM PER L’ABBRONZATURA
Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che “ne è sconsigliata l’utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:
• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV. “

Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti “raccomandazioni:

• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall’esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua. Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle.

È proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
– minori di 18 anni
– donne in stato di gravidanza
– soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
– soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici.
L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2. “

2) LASER PER DEPILAZIONE ESTETICA

Nelle aree di utilizzo delle apparecchiature deve essere posizionato in un luogo visibile un cartello con precise indicazioni relative al particolare “danno biologico indotto (depilazione permanente).” 3) SAUNE

Affiggere sulla cabina un cartello con la scritta: “SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELL’UTILIZZATORE Per accedere alla sauna è necessario essere in buone condizioni di salute. È buona norma sentire il parere del medico prima dell’uso.”

vedi anche news 19/05/2011 – Nuove regole per i trattamenti estetici

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