La motivazione amministrativa, quel capriccioso deus ex machina del diritto pubblico che si affaccia ora con pudore, ora con magniloquenza, sul palcoscenico dell’azione amministrativa, non smette mai di sorprendere.
Lieve, quasi impalpabile, quando interviene nei provvedimenti inibitori adottati entro i sessanta giorni perentoriamente fissati dal comma 3 dell’art. 19 della legge 241/1990, dove pare limitarsi a un cenno, un richiamo normativo essenziale, come se volesse quasi scusarsi per disturbare la scena. Austera, severa, perfino ieratica, quando si manifesta nell’autotutela decisoria, ex art. 21-nonies, che pretende dalla pubblica amministrazione una densità argomentativa capace di giustificare l’audacia di tornare su atti ormai consolidati.
È in questa metamorfosi – da voce lieve a voce grave – che si gioca oggi uno dei passaggi più significativi, nell’ambito dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, chiamato a conciliare semplificazione e garanzie, libertà economica e tutela degli interessi pubblici, certezza dei rapporti e responsabilità dell’amministrazione. Il tutto dentro una dimensione temporale che non è più solo cornice, ma protagonista, misura e limite del potere.
La giurisprudenza più recente – e in particolare le tre sentenze del Consiglio di Stato sulle quali si incentra l’analisi odierna – offre una lente particolarmente nitida per osservare questa trasformazione. Una lente che amplifica non soltanto le differenze tecniche fra potere inibitorio e autotutela ma, soprattutto, il modo in cui tali differenze si esprimono nella motivazione: essenziale, rapida, funzionale nella fase iniziale; ponderosa, analitica, comparativa quando la pubblica amministrazione decide di riattivarsi dopo il consolidamento del titolo.
► Continua la lettura dell’approfondimento
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento