Gli immobili utilizzati dall’agriturismo

Articolo di Daniela Tedoldi

La questione del riconoscimento della ruralità di un immobile assume grande rilevanza in relazione alle numerose attività di agriturismo sorte recentemente ed esercitanti di fatto attività del tutto analoghe alla somministrazione  e ristorazione svolte dai pubblici esercizi. Infatti talvolta gli immobili utilizzati da qualche Agriturismo non sono riconducibili all’azienda agricola e come tale non assumerebbero il carattere di ruralità che invece la norma nazionale, rappresentata dal D.L n. 557/1993 convertito nella legge 26 febbraio 1994 n. 133, impone.

In linea di principio affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessario riscontrare la presenza dei terreni, viceversa non avrebbe senso parlare del concetto stesso di strumentalità.  Così come per affermare la strumentalità all’attività di coltivazione dei terreni è necessario riscontrare la presenza dei terreni , per quanto riguarda gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola, e quindi anche quelli utilizzati dall’imprenditore agricolo nell’agriturismo, si deve accertare che esista l’azienda agricola; ciò significa che devono essere obbligatoriamente presenti terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola, o comunque a quelle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.

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