L’accoglimento del ricorso è stato determinato dal fatto che le misure garantiste di preavvertimento ai fini regolarizzatori della situazione e di partecipazione e contraddittorio assicurate dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1997, sono state disattese, poiché la ricorrente non è stata invitata, con fissazione di un termine all’uopo concesso, a far venire meno l’eventuale situazione di infrazione, né è stata sentita, per controdeduzioni, prima del provvedimento di ritiro dal mercato, con divieto di immissione in commercio e di utilizzo. Né appare – per il TAR Lazio – conferente o validamente ipotizzabile o richiamabile, nella specie, il riferimento ad una situazione di urgenza tale da consentire la deroga alla normativa partecipativa e garantista suddetta, in presenza di un prodotto, come sottolinea la ricorrente, da anni prodotto e commercializzato senza problemi, con il sostanziale avallo (fino a pochi giorni prima del nuovo orientamento) del Ministero stesso.
Ad avviso del TAR Lazio vi sono contrastanti avvisi sulla natura di dispositivo medico delle apparecchiature utilizzate per l’haloterapia e pertanto erano necessari approfonditi accertamenti prima di assumere decisioni lesive all’attività di impresa. La sentenza del TAR Lazio n.5546/2012 riporta tutti al punto di partenza, ovvero ad un vuoto normativo in materia che, al momento, solo le regioni possono colmare dando precise indicazioni agli operatori sul territorio.
Vedi anche
Ministero della salute 15/5/2012 – Grotte di sale per haloterapia
Nota regione Veneto 23/5/2012, prot. 238872 – Attività di haloterapia. integrazioni e precisazioni alla nota prot. 222798 del 15/5/2012
Nota regione Veneto 15/5/2012, prot. 222798 – Attività di haloterapia. Indicazioni
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