IL CASO – TAXI – NCC – requisiti – preposto
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La legge 21/1992 che tratta dello svolgimento dell’attività di TAXI ed NCC non prevede la figura del preposto o altro soggetto diversamente nominato. Il titolare dell’azienda, sia come persona fisica nel caso di impresa individuale che di legale rappresentante di società, comunque costituita, deve essere in possesso dei requisiti di guida e della iscrizione al ruolo dei conducenti tenuto dalla camera di commercio di codesta provincia. Le disposizioni contenute nella direttiva europea CE/123/2006 non consentono di applicare discriminazioni fondate sulla provenienza del prestatore o sulla sua natura giuridica dell’impresa.
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