Risposta:
L’art.57 del TULPS stabilisce che Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa; quindi se l’accensione avviene in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, la licenza è sempre da richiedere. Diverso è il discorso dell’obbligo di richiedere il parere della Commissione di cui all’art.49 tulps. Il Ministero dell’Interno con circolare dell’11 gennaio 2001 n. 559/C 25055.XV riconosce alle autorità locali di P.S. (e quindi al Sindaco nei comuni in cui riveste questa qualifica), la possibilità di richiedere il parere alla commissione in base ” all’entità delle accensioni e del prevedile afflusso di pubblico”
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