Il caso
Un Comune chiede chiarimenti in merito ai requisiti necessari per l’esercizio di attività di autocarrozzeria e officina meccanica, domandando in particolare:
• se debbano essere presenti bagno e ufficio nei locali;
• quali ulteriori adempimenti siano necessari oltre alla SCIA.
Viene inoltre richiesto:
• se un ambulante possa avere la sede legale presso la sede operativa;
• se la sede legale possa essere collocata in un locale accatastato come magazzino;
• se, in caso di subingresso mortis causa nel commercio su aree pubbliche, la vecchia licenza cartacea debba essere restituita al Comune.
La soluzione operativa
Per quanto concerne le autocarrozzerie (legge n. 122/1992) e le officine di autoriparazione (legge n. 224/2012), i locali ove insistono tali attività devono essere muniti di bagno e antibagno conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
La zona amministrativa (ufficio), pur non essendo obbligatoriamente prevista, è comunque necessaria un’area di attesa per gli utenti, separata dalla zona operativa; occorre, comunque, creare uno spazio per la gestione amministrativa.
Spesso i requisiti predetti sono richiamati nei regolamenti edilizi comunali. Oltre alla SCIA UNICA o, se del caso SCIA CONDIZIONATA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016 per l’esercizio dell’attività, è prevista una ulteriore SCIA per la prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (da presentare congiuntamente alla SCIA principale e che verrà trasmessa dal SUAP al Comando Provinciale VV.F.), qualora l’officina di riparazione veicoli abbia una superficie coperta superiore a mq. 300,00, ovvero per le lavorazioni meccaniche per lavori a freddo con oltre 25 addetti. Inoltre occorrerà: rispettare le previsioni di impatto acustico (comunicazione, qualora non vengano superati i limiti zonali comunali, altrimenti occorre espressa autorizzazione di impatto acustico); verificare le emissioni in atmosfera (carrozzerie con verniciatura) e richiedere una autorizzazione generale o AUA ovvero ordinaria (AUA) con le modalità previste dalla legge; comunicazione al Sindaco (solo per le carrozzerie) per industria insalubre ai sensi del R.D. 27/07/1934, n. 1265 “Testo Unico leggi sanitarie” e D.M. 05/09/1994 elenco delle industrie insalubri; Infine occorrerà presentare istanza per gli scarichi idrici con le modalità e forme previste, presentare una SCIA per insegna d’esercizio e quant’altro richiamato dalla normativa. Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, la sede legale dell’impresa può essere diversa dalla sede operativa e può coincidere, ad esempio, con la residenza del titolare, oppure con il deposito/magazzino delle merci (non viene richiesto necessariamente un locale commerciale fisico), mentre la sede operativa è rappresentata dal mezzo mobile e relative attrezzature (eventuali depositi di merci sono ubicazioni accessorie).
La sede legale può coincidere non solo in locali destinati a magazzino (C/2), ma anche con locali di categoria C/1 (negozi e botteghe) e locali residenziali A2 e A3, qualora coincidano con la residenza del titolare dell’attività. Infine si conferma che la vecchia licenza cartacea va riconsegnata al Comune contestualmente alla presentazione della SCIA di subingresso entro un anno dalla morte (o 6 mesi a seconda della regione).
Il Comune reintesterà d’ufficio il titolo all’erede.
Riferimenti normativi
Legge n. 122/1992 – Disciplina dell’attività di autoriparazione.
Legge n. 224/2012 – Modifiche alla disciplina delle attività di meccatronica, carrozzeria e gommista.
D.Lgs. n. 81/2008 – Norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
D.Lgs. n. 222/2016 – SCIA unica e semplificazione amministrativa.
D.P.R. n. 151/2011 – Disciplina della prevenzione incendi.
R.D. n. 1265/1934 – Testo unico delle leggi sanitarie.
D.M. 5 settembre 1994 – Elenco delle industrie insalubri.
In sintesi
✔️ Autofficine e carrozzerie devono avere bagno e antibagno conformi alle norme sanitarie e di sicurezza.
✔️ È necessario prevedere uno spazio amministrativo e un’area separata per l’utenza.
✔️ Oltre alla SCIA possono essere richiesti adempimenti antincendio, ambientali e acustici.
✔️ L’ambulante può avere sede legale anche presso un magazzino o la propria abitazione.
✔️ In caso di subingresso ereditario, la vecchia licenza cartacea deve essere restituita al Comune.
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