IL CASO – commercio – domicilio del cliente – incaricati – comunicazione

3 Novembre 2020
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Un grossista di prodotti surgelati che ha anche un esercizio di vicinato vuole aprire un’attività di vendita a domicilio del consumatore come indicato nell’art. 107 del testo unico sul commercio della Regione Liguria. Vorrei sapere se è necessario presentare una SCIA con indicazione dei nominativi delle persone che saranno incaricate per la vendita, ed eventualmente una Scia sanitaria relativa ai mezzi utilizzati poichè si tratta di prodotti alimentari. Non è specificato se la vendita a domicilio possa essere inquadrata come attività accessoria di un esercizio di vicinato, come invece indicato per le vendite dell’art. 106.

Risposta:

L’attività di vendita al domicilio del cliente necessita sempre della presentazione della SCIA come indicato dall’articolo 69 comma 1 del D.lgs 59/2010 ; l’attività, originariamente prevista dall’articolo 19 del D.lgs 114/98 è stata poi aggiornata con l’articolo 69 del D.lgs 59/2010, che per effetto della clausola di cedevolezza contenuta nell’articolo 85 del Decreto, deve essere applicata indipendentemente da disposizioni regionali  contrastanti. L’articolo 69 comma 3 del D.lgs 69/2010 prevede l’obbligo della comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza dei nominativi dei collaboratori utilizzati per le visite al domicilio del cliente, che dovranno possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 71 del citato Decreto,
 

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