Risposta:
L’attività di vendita al domicilio del cliente necessita sempre della presentazione della SCIA come indicato dall’articolo 69 comma 1 del D.lgs 59/2010 ; l’attività, originariamente prevista dall’articolo 19 del D.lgs 114/98 è stata poi aggiornata con l’articolo 69 del D.lgs 59/2010, che per effetto della clausola di cedevolezza contenuta nell’articolo 85 del Decreto, deve essere applicata indipendentemente da disposizioni regionali contrastanti. L’articolo 69 comma 3 del D.lgs 69/2010 prevede l’obbligo della comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza dei nominativi dei collaboratori utilizzati per le visite al domicilio del cliente, che dovranno possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 71 del citato Decreto,
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