Risposta:
Il subingresso in una esistente attività già autorizzata necessita solamente dell’indicazione degli estremi del contratto di cessione o gestione, redatto in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile e del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010; tali titoli possono essere liberamente dichiarati dall’interessato essendo questi a completa conoscenza della loro esistenza e quindi il subingresso dovrà seguire il procedimento amministrativo della SCIA UNICA ( se alimentare) o della comunicazione (se non alimentare, senza necessità alcuna di rilasciare, da parte del comune, un nuovo titolo autorizzativo; tale procedura è indicata anche ai punti 18 e 21 dell’allegato A al D.lgs 222/2016. Analoga procedura potrà essere svolta dal soggetto che riceverà in gestione l’azienda (B), mentre A dovrà iscriversi al registro delle imprese ( anche come azienda inattiva), cosa che dovrà fare anche B dopo aver presentato la suddetta SCIA UNICA/comunicazione.
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