IL CASO – commercio su area privata – subingresso – procedura

17 Luglio 2020
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E’ stata presentata una comunicazione di subingresso in grande struttura di vendita. Si chiede quale sia il procedimento corretto da seguire. Si ritiene di effettuare, oltre ai controlli di rito, semplicemente voltura di autorizzazione a nome del subentrante. E’ corretto ? Il subentrante (soggetto A) ha ulteriormente ceduto in affitto ramo d’azienda ad altro soggetto (soggetto B) che ha presentato a sua volta comunicazione di subingresso. E’ corretto fare doppia autorizzazione ? Una in capo al soggetto A e, solo successivamente, una in capo al soggetto B ?

Risposta:
  Il subingresso in una esistente attività già autorizzata necessita solamente dell’indicazione degli estremi del contratto di cessione  o gestione, redatto in una delle forme previste dall’articolo 2556 del Codice Civile e del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010; tali titoli possono essere liberamente dichiarati dall’interessato essendo questi a completa conoscenza della loro esistenza e quindi il subingresso dovrà seguire il procedimento amministrativo della SCIA UNICA ( se alimentare) o della comunicazione (se non alimentare, senza necessità alcuna di rilasciare, da parte del comune, un nuovo titolo autorizzativo; tale procedura è indicata anche ai punti 18 e 21 dell’allegato A al D.lgs 222/2016. Analoga procedura potrà essere svolta dal soggetto che riceverà in gestione  l’azienda (B), mentre A dovrà iscriversi al registro delle imprese ( anche come azienda inattiva), cosa che dovrà fare anche B dopo aver presentato la suddetta SCIA UNICA/comunicazione.

 

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