Nella gestione delle attività produttive comunali, i casi di mancato rispetto delle ordinanze di sospensione sono sempre più frequenti, specie quando in gioco ci sono sicurezza e prevenzione incendi.
Per gli uffici commercio è essenziale conoscere la corretta sequenza di atti per non lasciare “sulla carta” i provvedimenti e, al tempo stesso, operare in modo legittimo e tutelante per l’amministrazione.
Il caso
Un laboratorio di produzione di prodotti da forno viene segnalato dal Comando dei Vigili del Fuoco per assenza di SCIA antincendio, pur rientrando tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il Responsabile comunale competente (ad es. SUAP o ufficio commercio/attività produttive):
emette un’ordinanza di sospensione immediata dell’attività per motivi di sicurezza e pubblica incolumità, l’ordinanza è regolarmente notificata al titolare.
Nonostante ciò, in sede di controllo successivo:
la polizia locale accerta che l’attività prosegue regolarmente, in aperta violazione dell’ordine di sospensione.
Nascono quindi tre domande operative:
È necessario emettere una ulteriore diffida ai sensi dell’art. 21-ter L. 241/1990 prima dell’esecuzione coattiva?
Per l’inottemperanza si applica la sanzione amministrativa ex art. 7-bis TUEL oppure la responsabilità è penale?
Qual è la procedura corretta per arrivare alla chiusura coattiva del laboratorio?
La soluzione operativa
L’ordine di sospensione dell’attività è stato emesso, nel caso di specie, per motivi inerenti la sicurezza e la pubblica incolumità e quindi l’inosservanza dell’ordine impartito e regolarmente notificato, dovrebbe comportare l’applicazione della contravvenzione di cui all’articolo 650 del CP (doveva essere richiamato nell’ordine di sospensione), inoltre, dovendo comunque porre fine al pericolo segnalato dai vigili del fuoco, l’articolo 21 ter della legge 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere, previa diffida, all’esecuzione forzata dell’ordine impartito e disatteso. A nostro avviso questa procedura dovrebbe seguire le indicazioni contenute nell’articolo 5 del TULPS, ovvero emissione e notificazione della diffida, indicando il termine massimo di 3 giorni per effettuare la cessazione dell’attività, decorso tale termine si potrà dare luogo all’esecuzione forzata di chiusura dell’esercizio mediante apposizione di sigilli.
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