Risposta:
Le attività dello spettacolo viaggiante rientrano fra quelle il cui accesso è riservato a soggetti dotati di green pass; la circolare del Ministero dell’Interno, riguardo alle modalità di controllo, indica chiaramente che l’esercente deve verificare, per i maggiori di 12 anni, il possesso del certificato e solo nell’ipotesi che questo risulti palesemente non corretto, potrà richiedere l’esibizione di un documento al fine di verificare se le indicazioni personali presenti sul green pass risultino eguali a quelle del documento. L’obbligo del possesso del green pass vale sia per l’esercente dello spettacolo viaggiante, ovvero per il suo rappresentante nel caso di sua assenza, quanto per il genitore che accompagna il figlio. I controlli a campione sui partecipanti all’intera manifestazione sono invece demandati alle forze di polizia e agli agenti della polizia locale se agenti di P.S. e a coloro che in qualità di steward siano stati incaricati dagli esercenti della manifestazione, anche attraverso una specifica imposizione da parte dell’amministrazione che autorizza la manifestazione.
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