Risposta:
Nella circolare del Ministero dell’Interno di cui si fa riferimento nel quesito al suo punto 8.1 prevede la possibilità per l’organizzatore della manifestazione di utilizzare, anche, altri soggetti in possesso di adeguata formazione. Nel silenzio del Ministero non riusciamo ad individuare uno specifico titolo formativo che abiliti il soggetto a svolgere questo compito, salvo che non si volesse fare riferimento a corsi di formazione organizzati dai comandi dei Vigili del Fuoco relativi a vari livelli di qualifica, ovvero potrebbero essere guardie giurate, oppure operatori formati ai sensi dell’art. 3 del D.M. 6 ottobre 2009 recante “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento