IL CASO – noleggio con conducente – sede operativa

16 Ottobre 2019
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A seguito nuova normativa NCC si vuole sapere se un’ autorizzazione rilasciata ai sensi del vecchio testo della 21/1992, ha ancora validità avendo il titolare disponibilità della rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, i requisiti professionali, ecc…, ma non la sede operativa ubicata in un comune limitrofo. Se non è possibile mantenere lo status quo, cosa occorre fare anche da un punto di vista Regolamentare?

 Risposta:

Si premette che prima della modifica del comma 3 dell’art.3 della L. 21/1992 ad opera del D.L.207/2008 la norma precisava che “La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” e quindi già la sede dell’impresa doveva essere nel comune che ha rilasciato il titolo e quindi probabilmente l’impresa sicuramente sarà iscritta al registro delle imprese con sede in altro comune e da tale visura camerale deve risultare aperta l’unità operativa ( rimessa) presso codesto comune; l’attuale comma 3 precisa che “È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse ( e questo sembra il caso nel vs comune) nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti. Nell’ipotesi che non dovesse risultare tale unità operativa nel Vs comune si dovrà notiziare la camera di commercio la quale applicherà la sanzione di competenza provvedendo alla regolarizzazione d’ufficio.

 

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