Risposta:
Si premette che prima della modifica del comma 3 dell’art.3 della L. 21/1992 ad opera del D.L.207/2008 la norma precisava che “La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” e quindi già la sede dell’impresa doveva essere nel comune che ha rilasciato il titolo e quindi probabilmente l’impresa sicuramente sarà iscritta al registro delle imprese con sede in altro comune e da tale visura camerale deve risultare aperta l’unità operativa ( rimessa) presso codesto comune; l’attuale comma 3 precisa che “È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse ( e questo sembra il caso nel vs comune) nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti. Nell’ipotesi che non dovesse risultare tale unità operativa nel Vs comune si dovrà notiziare la camera di commercio la quale applicherà la sanzione di competenza provvedendo alla regolarizzazione d’ufficio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento