IL CASO – procedimento amministrativo – SUAP – SCIA – verifiche – competenza

20 Maggio 2020
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Una società cooperativa già attiva con codice ATECO 81.21 (pulizia generale – non specializzata – di edifici) ha presentato al SUAP una SCIA per apertura esercizio di attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Dalla pratica si evince che la segnalazione è indirizzata quale ente competente esclusivamente alla Camera di Commercio. Si è dunque a chiedere se il controllo di quanto dichiarato nella SCIA sia di esclusiva competenza della CCIAA o se anche il Comune debba verificare qualcosa. Se il Comune fosse considerato anch’esso titolato al controllo che cosa sarebbe di competenza del Comune e cosa della CCIAA? Qual’è la normativa di riferimento.

Risposta:

 La SCIA presentata dall’interessato, utile al fine di consentire al registro delle imprese l’iscrizione dell’attività segnalata, deve passare obbligatoriamente dal SUAP il quale deve accertare in primo luogo la completezza formale di essa, cosa questa che dovrebbe avvenire tramite il procedimento automatizzato previsto dall’articolo 5 comma 4 del DPR 160/2010 attraverso  il sistema utilizzato dal SUAP;  ove tale procedimento non fosse stato attivato si dovrà procedere alla verifica  della completezza formale della segnalazione entro 60 giorni dalla sua presentazione, come indicato dall’articolo 19 comma 3 della L 241/90.  La voce 103 dell’allegato A al d.lgs. 222/2016 precisa che la SCIA può essere presentata al SUAP che la deve trasmettere alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio e quindi, a ns parere, gli ulteriori controlli dovrebbero essere a carico della Camera di Commercio che si consiglia di sentire per parere

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