Si chiede se ai produttori agricoli che esercitano l’attività di vendita in forma itinerante sia consentito effettuare il consumo immediato sul posto. Dal tenore letterale dell’art. 4, comma 8 bis, dlgs 228/2001 sembrerebbe, infatti, che il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, sia ammesso solamente “utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo” e non anche su aree pubbliche.
La risoluzione Mise n. 10711 del 13/01/2017 non è chiara (parla di vendita diretta e non di consumo).
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