Risposta:
Le violazioni alle ordinanze del Sindaco o ai regolamenti comunali sono sanzionate ai sensi dell’articolo 7 bis del D.lgs 267/2000; ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della Legge 689/81, tale violazione può comportare il pagamento entro 30 giorni di un importo qualsiasi compreso fra il minimo e il massimo edittale che dovrà essere stabilito con delibera della Giunta. Si rammenta che gli orari di svolgimento dell’attività commerciale, compreso quella su area pubblica sono stati liberalizzati dal DL 223/2006 convertito con la L 248/2006, anche se un commerciante deve rispettare gli orari del mercato che ha peculiarità collegate al suo funzionamento (sgombero dell’area ecc..)
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