IL CASO – regolamento comunale – sanzione – orari

17 Dicembre 2018
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Considerato che il regolamento comunale del mercato non prevede specifiche sanzioni alle prescrizioni in esso contenute, chiedo gentilmente di sapere se nel caso si riscontrino violazioni, la cui fattispecie non sia già prevista dalla legge, in questo caso sarebbe mancato rispetto degli orari e a volte di intralcio alla circolazione con il mezzo sempre fuori dall’orario, si possa procedere a sanzionare applicando l’art.7bis del d-lgs.267/2000 e se nel caso di mancato pagamento si possa procedere ai sensi della legge 689/91, con relativa ordinanza ingiunzione di pagamento.

Risposta: 

Le violazioni alle ordinanze del Sindaco  o ai regolamenti comunali sono sanzionate ai sensi dell’articolo 7 bis del D.lgs 267/2000; ai sensi  dell’articolo 16 comma 2 della Legge 689/81, tale violazione può comportare il pagamento entro 30 giorni di un importo qualsiasi compreso fra il minimo e il massimo edittale che dovrà essere stabilito con delibera della Giunta.  Si rammenta che gli orari di svolgimento dell’attività commerciale, compreso quella su area pubblica sono stati liberalizzati dal DL 223/2006 convertito con la L 248/2006, anche se un commerciante deve rispettare gli orari del mercato che ha peculiarità collegate al suo funzionamento (sgombero dell’area ecc..)

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