1) E’ corretto contestare la violazione per la somministrazione a non soci al gestore esterno, indicando come obbligato in solido il presidente del circolo?
2) E’ corretto contestare la violazione per non aver indossato il copricapo al dipendente del gestore, indicando come obbligato in solido il gestore stesso?
Risposta:
Per la prima violazione la contestazione va effettuata alla persona che stava effettuando la somministrazione a soggetti non soci e come obbligato in solido al titolare o al legale rappresentante dell’impresa che gestisce la somministrazione; analogamente per il copricapo: la violazione va contestata al dipendente e come obbligato in solido al titolare o al legale rappresentante dell’impresa che gestisce la somministrazione. Ricordiamo anche che l’assunzione dell’attività di somministrazione a favore dei soli soci da parte del gestore comporta, obbligatoriamente, l’iscrizione al registro delle imprese del gestore stesso e non la semplice partita IVA
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