RISPOSTA
Pur riconoscendo il principio generale che è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato – articolo 3 del DL 138/2011 – l’attività di somministrazione è consentita e può essere svolta nel rispetto della legge regionale del Lazio 22/2019. Tale norma prevede che l’attività di somministrazione è soggetta ad autorizzazione nelle zone sottoposte a tutela e SCIA nelle altre; l’esercizio dell’attività necessita del possesso e del rispetto dei requisiti edilizi, urbanistici e di sorvegliabilità, oltre a quelli igienico sanitari. Or bene, anche se potessero essere ottenuti quelli igienico sanitari, cosa questa da verificare da parte della AUSL, si dovrebbe ottenere il cambio di destinazione d’uso del locale attualmente adibito a civile abitazione ed inoltre, dovrebbero essere garantiti i requisiti di sorvegliabilità che, nel caso di appartamento molto difficilmente potrebbero essere garantiti. La proposta di legge, che era stata presentata nella precedente legislatura per disciplinare questa attività non è stata approvata in via definitiva (approvata solo alla Camera) e quindi dovrà, eventualmente, essere di nuovo presentata in questa o nella prossima legislatura. Vero è che si tratta di un fenomeno ormai molto diffuso e in molte zone tollerato; se in codesto comune non si vogliono bloccare queste iniziative e non si vuole sanzionarle come somministrazione abusiva, unico consiglio che possiamo dare è quello di predisporre una regolamentazione locale, sentito anche il parere della regione e delle organizzazioni di categoria e dei consumatori, da applicarsi nelle more della legge da emanarsi, anche utilizzando come schema la proposta di legge approvata da un ramo dal parlamento
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