Risposta
Le eventuali limitazioni al libero esercizio dell’attività possono essere imposte solamente se sussistono motivi imperativi di interesse generale, non si potranno invece porre limiti dovuti a ipotesi di possibili disturbi alla quiete pubblica prima che si sia accertata concretamente questa ipotesi. Ad ogni buon conto l’attività di Karaoke non necessita di alcun tipo di autorizzazione, salvo che non si utilizzi un locale appositamente realizzato per tale attività, come indicato dal DM 19.8.1996 sulla regola tecnica; il circolo invece dovrebbe presentare, a ns parere, la certificazione di previsione di impatto acustico. L’art.4 del DPR n. 227/2011 dispone che sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
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