Si chiede anche di differenziare la risposta sia in caso di superamento dei limiti di emissioni acustiche, sia nel caso di non superamento dei limiti.
Risposta:
L’attività di trattenimento necessita del possesso della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS, previa verifica di agibilità dell’area utilizzata, solo nell’ipotesi che il trattenimento venga svolto in forma imprenditoriale, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 56/1970. Per attività imprenditoriale si intende che siano presenti uno o più delle seguenti circostanze, pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni in occasione del trattenimento, coinvolgimento diretto del pubblico (ballo), opere di contenimento del pubblico, pubblicità del trattenimento tale da produrre un consistente incremento del pubblico rispetto al normale affollamento, ecc. Se invece il trattenimento non ha alcuna delle suddette caratteristiche sarà sufficiente la presentazione della certificazione di previsione di impatto acustico, che potrà essere redatta in forma autocertificativa nell’ipotesi che il comune si sia dotato del regolamento della zonizzazione del territorio per la rumorosità, mentre servirà una relazione redatta da un tecnico abilitato nell’ipotesi che il regolamento non esiste. Se il titolare dell’esercizio ritiene di superare i limiti stabiliti dal regolamento oppure quelli massimi rilevati dal tecnico, dovrà richiedere, e se del caso ottenere, al Sindaco la deroga al superamento di tali limiti.
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