IL CASO – somministrazione – rientro in possesso – gestione

30 Aprile 2019
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Un gestore affittuario di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande comunica la cessazione dell’attività a maggio 2018.

Il titolare non presenta SCIA di reintestazione dell’attività e stipula ad agosto 2018, mediante atto notarile, nuovo contratto di affitto d’azienda con altro operatore, il quale vorrebbe oggi iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per subingresso.

Si chiede:

1) Il titolare era obbligato a presentare la SCIA di reintestazione? Non avendola presentata poteva stipulare nuovo contratto d’affitto non avendone la titolarità dell’esercizio in quanto non si era reintestato l’azienda? Come può oggi sanare, in presenza del nuovo contratto d’affitto?

Risposta:

Il Ministero dello sviluppo economico con risoluzione del 2/2/2015 n. 13477 ha precisato che: fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito di codesto Comune, ossia se, alla scadenza di un contratto di gestione, l’originario titolare dell’attività che intenda cedere la gestione ad altro soggetto o a quello già affidatario, debba necessariamente procedere alla reintestazione, si evidenzia che la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell’attività, alla scadenza del contratto, debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto o al medesimo.  Ciò significa, ad avviso della scrivente e salvo diversa espressa disposizione regionale, che è ammissibile che il soggetto, al quale è affidata la gestione, presenti la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, nella quale, ovviamente, deve indicare che il subentro è avvenuto a seguito di regolare affitto dell’attività

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