Risposta:
Premesso che la legge 287/91 che disciplinava gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non è più applicabile nella regione Veneto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29/2007; le violazioni quindi eventualmente elevate ai sensi della normativa nazionale risultano viziate per indicazione di una normativa non più vigente in tale regione. Per quanto attiene al TULPS, alcune violazioni sono di competenza dei comuni, altre dello stato, e ancora alcune attribuite alle regioni le quali, a loro volta, le hanno delegate ai comuni. La nostra casa editrice pubblica dei testi, leggi e prontuari, nei quali per ogni articolo del TULPS e del suo regolamento vengono indicati i riferimenti normativi, gli importi e le autorità competenti. In sintesi l’art. 17-quinquies del tulps dispone che:Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto e di conseguenza i proventi sono devoluti allo Stato tramite il concessionario del servizio riscossione tributi. Il Ministero dell’Interno, con una risoluzione del 23 novembre 2004, precisò che le sanzioni per le violazioni degli artt. 86 e 115 tulps erano di competenza delle regioni. Alcune regioni hanno delegato i comuni
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