Il caso: sospensione o cessazione di attività

Come si procede all’esecuzione e all’apposizione dei sigilli

Massimo Ancillotti 8 Ottobre 2025
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Il caso

Alla luce della sentenza n. 15077/2021 della Corte di Cassazione penale, quale procedura deve essere seguita per dare corretta esecuzione a un provvedimento amministrativo di sospensione o cessazione di un’attività? In base a quali disposizioni normative si deve operare?
In particolare, una volta redatto il verbale per violazione dell’art. 7-bis del TUEL, come si deve procedere all’eventuale apposizione dei sigilli sui locali o sulle attrezzature interessate?

La soluzione operativa


In realtà la decisione della cassazione citata nel quesito non affronta il tema delle tecniche e le procedure da porre in essere per l’esecuzione di un provvedimento amministrativo di sospensione o cessazione di un’attività o di chiusura di un esercizio pubblico o commerciale – che immaginiamo rappresentare l’oggetto principale del quesito – bensì solo la natura giuridica della sanzione conseguente all’inottemperanza a predetto provvedimento. 

L’approdo citato – del tutto in linea con l’ormai consolidata giurisprudenza – si limita a precisare che la violazione commessa in queste casistiche riveste natura penale riconducibile al contenuto dell’articolo 650 c.p. solamente ove, versando in una di quelle specifiche materie, il provvedimento di che trattasi sia rappresentato da una ordinanza contingibile ed urgente emessa ex articoli 50 o 54 TUEL.

Laddove, diversamente, il provvedimento violato non costituisca un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, ma sia stato emesso da una qualsiasi autorità amministrativa monocratica in esecuzione di propri ordinari poteri burocratico-amministrativi, la violazione commessa è estranea alle previsioni dell’articolo 650 c.p. e riveste solamente natura di violazione amministrativa ex articolo 7-bis TUEL.

A prescindere ed oltre tale approdo si chiede nel quesito come procedere all’applicazione dei sigilli.

Più correttamente la domanda sembra però dirigersi a conoscere le procedure per la corretta esecuzione coattiva di un provvedimento di sospensione o cessazione di un’attività, cui può conseguire, ma solo se del caso, l’apposizione dei sigilli.

La norma che deve essere arpionata nel caso di specie è l’articolo 21-ter della legge 241/90 che disciplina, appunto, le modalità da seguire per l’esecuzione di un provvedimento di che trattasi.

E’ precisato che nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

Tre le cose da sottolineare:
1)  occorre il rispetto del doppio requisito di legittimità, ossia nei casi e con le modalità stabilite dalla legge,  con ciò intendendo che la legge di riferimento deve contenere la precisa casistica ed indicare altresì, ancorché in modo sommario, le modalità esecutive, sebbene nella prassi si faccia poi riferimento esclusivo alla disposizione in osservazione;
2) il provvedimento che dispone la sospensione, cessazione o chiusura di attività o locali deve essere corredato del provvedimento costitutivo di obblighi circa il termine e le modalità dell’esecuzione. Cioè, una precisa indicazione di ciò che in concreto l’intimato deve fare per realizzare l’esecuzione spontanea del provvedimento;
3) occorre, infine, disporre una esplicita diffida con concessione di un termine da indicare nel provvedimento stesso per consentire l’esecuzione dell’ordine impartito.

Se poi dovesse trattarsi di un provvedimento della autorità di pubblica sicurezza da eseguirsi in via amministrativa (si pensi a provvedimenti di sospensione o chiusura di attività di pubblico spettacolo o pertinenti attività ex articolo 86 tulps) l’articolo 5 tulps dispone che essi sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio. In sostanza una modalità sostanzialmente simile a quella declinata nell’articolo 21-ter legge 241/90.

In caso di accertata inottemperanza si applica poi la sanzione riconducibile alla violazione dell’articolo 7-bis TUEL. Trattandosi di violazione non sanabile se non tramite l’esecuzione diretta dell’ordine si ritiene che non sia applicabile al caso di specie la procedura del decreto legislativo 103/2024 sulla diffida amministrativa.

Per quanto poi riguarda nello specifico l’apposizione di sigilli è necessario premettere che in realtà non si tratta di adempimento né obbligatorio né propedeutico all’avvio delle procedure inerenti alla esecuzione d’ufficio del provvedimento di che trattasi, ma solo di un modo per rendere edotti terzi ed intimato dell’intangibile vincolo apposto per ordine di una Autorità amministrativa e del divieto di alterazione pena l’integrazione di specifiche ipotesi di reato ex articolo 349 c.p.p.

Nei casi di specie, ove possibile, di solito si appone un vincolo di qualsiasi tipo che valga a rappresentare chiaramente tali condizioni. 
Finché i sigilli restano applicati, il bene è considerato “sotto vincolo”: non può essere utilizzato, spostato o modificato senza autorizzazione.

Da sottolineare che per giurisprudenza costante la eventuale illegittimità del provvedimento che ha imposto i sigilli non giustifica comunque la loro violazione: anche se l’atto è viziato, chi viola i sigilli è punito, salvo che l’autorità competente li rimuova formalmente.

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