Risposta:
L’attività indicata nel quesito è disciplinata dalla legge 337/68 quale spettacolo di strada che necessita oltre alla concessione di suolo pubblico anche della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS; tuttavia se non viene svolta con attrezzature apprezzabili e se il numero degli addetti scritturati nell’attività è inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno è inferiore a 150, non è richiesto il rilascio della licenza di spettacolo viaggiante pur mantenendo l’obbligo del possesso della concessione di suolo pubblico e il rispetto di quanto eventualmente stabilito nel regolamento comunale
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