Risposta:
Il teatro o area all’aperto, quale luogo di spettacolo, necessiterà sempre e comunque della verifica di agibilità prevista dall’articolo 80 del TULPS, che può essere redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del medesimo Testo Unico, qualora la capienza del locale non superi le 200 unità. Se il teatro o area all’aperto, viene utilizzata quale cinema o si svolgono rappresentazioni teatrali non servirà il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS a seguito dell’abrogazione, per tali rappresentazioni, disposta dall’articolo 164 comma 3 del D.lgs 112/98., mentre se si svolgono spettacoli musicali, concerti, esibizioni o simili, tale licenza dovrà essere rilasciata.
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