IL CASO – trattenimento – festa paesana – licenza

5 Agosto 2021
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Durante i mesi estivi diversi soggetti senza scopo di lucro (Organizzazioni di volontariato, Associazioni musicali) organizzano dei festival in diversi comuni della Provincia. In genere si tratta di spettacoli teatrali e musicali che si svolgono all’aperto in spazi pubblici o all’interno di chiese. Il nostro comune aderisce a tali iniziative mediante l’erogazione di un contributo in denaro e collaborando all’organizzazione attraverso: la messa a disposizione degli spazi pubblici, gli allestimenti (sedie in numero massimo di 150, transenne, corrente elettrica ecc) e prepara l’area oggetto dello spettacolo (ad esempio posizionando le sedie). Si chiede:
1) Considerato che gli spettacoli sono gratuiti per il pubblico, patrocinati dal Comune, è necessario presentare richiesta di pubblico spettacolo? Nel caso affermativo, da parte di chi (Comune o Associazione)?
2) Nel caso fosse necessaria la richiesta di autorizzazione al pubblico spettacolo, per l’anno 2021, la stessa è sostituita sempre dalla SCIA introdotta dal DL 76/2020, convertito nella L 120/2020 Art. 38 bis?
3) La normativa suddetta prevede di presentare la SCIA per spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical. Esiste un numero minimo di partecipanti che esonera dalla presentazione della segnalazione?
4) La segnalazione suddetta va presentata anche quando gli spettacoli sono organizzati da Associazioni o comunque soggetti senza scopo di lucro? E se fosse il Comune direttamente ad organizzarli?
5) Nel caso in cui tali spettacoli venissero organizzati sempre con le modalità suddette ma all’interno di chiese, che documentazione occorre presentare?

Risposta:

La legge e le condizioni di sicurezza devono sempre e comunque essere rispettate da tutti, privati, imprenditori, associazioni o enti pubblici. La manifestazione che viene indicata nel quesito necessita, a ns parere, della certificazione di corretto montaggio del palco, della presentazione della certificazione di previsione di impatto acustico, della messa a terra dell’impianto elettrico, della agibilità dell’area (art. 80 tulps) certificata da un tecnico abilitato iscritto all’albo, il quale dichiari anche che le 150 sedie, utili per un massimo di 75 persone, sono state collocate nell’area nel rispetto delle previsioni del titolo III del DM 19/8/1996. Inoltre si dovranno rispettare le disposizioni contenute nella conferenza delle regioni prot. n. 21/75/CR2B/COV19che,a pagina 13, indica che i posti devono essere preassegnati, e le persone distanti almeno 1 metro l’una dalle altre. Per una sola serata che termina entro le ore 24,00 sarà sufficiente la presentazione della SCIA prevista dall’articolo 68 comma 2 del TULPS con capienza non superiore a 200 persone (quindi 400 sedie), mentre nell’ipotesi di SCIA prevista dal DL 76/2020 il numero massimo di spettatori non potrà superare le 1000 persone, questa sarà valida fino al 31.12.2020 ma dovrà terminare entro le ore 23,00. Sarà necessario anche la redazione del piano della sicurezza a cura dell’organizzatore ( se sembrerebbe essere l’organizzazione di volontariato, limitandosi il Comune al patrocinio) nel rispetto delle indicazioni della circolare Piantedosi del 18 luglio 2018.

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