- E’ ammissibile una Scia semplificata di cui all’art. 38-bis del D.L. 76/2020 (convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120)?
- Quali sono le misure anticovid da adottare?
- E’ ancora in vigore il piano dell’emergenza e del safety?
- E possibile autorizzare tale manifestazione anche se si passa da zona bianca a gialla o arancione?
Risposta:
Si può anche svolgere l’attività di trattenimento attraverso la presentazione della SCIA prevista dall’articolo 38 bis del DL 76/2020 convertito con la legge 120/2020 a due sole condizioni, che l’attività rientri nell’orario 8 – 23 e che il tecnico abilitato attesti il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza necessarie nel rispetto delle disposizioni dettate dalla regola tecnica approvata con DM 19/8/1996. Con l’applicazione delle disposizioni contenute nella conferenza delle regioni 21/75/CR2B/COV19 sono state emanate le disposizioni di carattere sanitario che devono essere rispettate per lo svolgimento dell’attività di trattenimento indicate a pagina 13 e che prevedono il divieto per il pubblico di sostare in piedi e di rispettare le distanza interpersonali. Il tecnico quindi, nell’attestare la agibilità dell’area fino ad un massimo di 1000 persone dovrà anche attestare la collocazione sull’area delle sedute, che dovranno rispettare le indicazioni del titolo III punto 3.1 della regola tecnica, alla cui lettura si rinvia. Le sedie dovranno essere utilizzate nel rispetto della distanza minima di 1 metro su ogni lato, e quindi lasciando un posto vuoto a fianco di ogni spettatore. Per il rispetto delle condizioni di safety si dovranno applicare le disposizioni contenute nella circolare Piantedosi del 18 luglio 2018 ( che non risulta abrogata) Le indicazioni di cui sopra sono valide ad oggi che tutto il territorio è classificato come zona bianca, nell’ipotesi di classificazioni diverse sarà opportuno attendere le eventuali ulteriori disposizioni. Si precisa che l’art. 7 del DPCM 2.3.2021 precisa che nelle zone bianche “cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.”.
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