Il Comune può vietare o chiudere un’attività produttiva per irregolarità tributaria ma solo in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate

Approfondimento di Pippo Sciscioli

Pippo Sciscioli 28 Luglio 2025
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L’accertamento di un’irregolarità o di un inadempimento nel pagamento di tributi locali da parte di un’impresa legittima il Suap ad adottare un atto di chiusura o di divieto di avvio di attività purchè, però, si tratti di violazione grave e definitivamente accertata.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 338, annullando i provvedimenti sanzionatori adottati a tal fine da un Comune, fissa i limiti dei Comuni (e per essi dei Suap) nell’esercizio del potere conferito dall’art.15 ter del d.l. 34 del 30 aprile 2019, in tema di contrasto all’evasione dei tributi locali.

La norma prevede che “gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono dispone, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.

Dunque, previa adozione di apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, e a seguito di apposita segnalazione di pendenze tributarie a cura dell’ufficio tributi dell’Ente, il Suap può inibire vietare l’avvio o chiudere un’attività produttiva in corso.

Ma a precise condizioni, in applicazione dei fondamentali principi di legalità e del contraddittorio.

In sostanza, la procedura prevista dall’art.15 ter del d.l. 34/19 può essere attivata soltanto per violazioni:
• gravi, comunque da esplicitarsi e  circoscriversi nel regolamento comunale;
• definitivamente accertate, contenute cioè in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazioni.
 
Diversamente, non è possibile in quanto basterebbe una generica e anche lieve  irregolarità tributaria per esporre l’impresa a rischio di chiusura da parte del Comune, senza nessuna possibilità d’appello o di contraddittorio preventivo.

In violazione peraltro del principio di proporzionalità, sicchè l’impresa si troverebbe sempre sotto la spada di Damocle della pretesa di pagamento del debito da parte del Comune, a prescindere dall’entità e senza potersi difendere, pur di non essere espulsa dal mercato.

Il che non è, poiché- in caso contrario- l’art.15 ter del d.l. 34/2019, volutamente generico nella sua formulazione, sarebbe incostituzionale.

In conclusione, i Comuni – previa adozione di apposito regolamento- possono condizionare l’avvio o la permanenza di un’attività produttiva alla regolarità tributaria, esercitando il potere sanzionatorio ma  solo per violazioni gravi e definitivamente accertate.

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