Quesito
Stando il disposto dell’art 8 bis del D.Lgs 228/2001, in relazione al comma 5, il produttore singolo od associato che produce latte e cereali, può arrivare, sostenendo che quanto somministra sono prodotti derivati, somministrare (senza servizio assistito) primi piatti quali tortelli di erbetta, di zucca, radicchio , tagliatelle, ecc nonche bevande di vario genere. Per meglio dire, quali sono i limiti che può incontrare tale attività, in quanto nel caso in specie quanto posto in essere appare agli occhi dei più come una vera attività di somministrazione alimenti e bevande, fatta eccezione del servizio ai tavoli.
Risposta
In primo luogo il produttore deve vendere in prevalenza prodotti che derivano dalla sua attività agricola e per i prodotti non di sua produzione deve non superare i limiti indicati dal comma 8 dell’art. 4 del d.lgs 228/2001, ma comunque avendo come primo vincoli l’obbligo della prevalenza. Premesso questo può fornire per il consumo sul posto senza servizio assistito e nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie ciò che pone in vendita; il problema quindi è quello di verificare se sussiste questa prevalenza. Si tratta purtroppo di un controllo difficilmente eseguibile da parte degli organi di polizia locale ( e questo per esperienza personale) e quindi occorre investire del problema altri soggetti che possono coadiuvare nelle verifiche (agenzia delle entrate, guardia di finanza, ecc..)
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