Illegittima l’ordinanza sindacale che vieta ai conduttori di animali di accedere alle spiagge libere di tutto il litorale comunale

Approfondimento di Amedeo Scarsella

20 Settembre 2022
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È illegittima per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità l’ordinanza sindacale nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere alle spiagge libere di tutto il litorale comunale. L’ordinanza in parola pur essendo un atto amministrativo di carattere generale, in base al principio di esigibilità, non si sottrae all’obbligo di rendere chiara la ragionevolezza della scelta operata dalla PA. Inoltre, il difetto di motivazione, ossia della dimostrazione dell’interesse pubblico perseguito, non impedisce un giudizio di sproporzione tra l’atto adottato ed il fine con esso perseguito. Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall’art. 1 della L. n. 241/1990, impone alla PA di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi “inutili” sacrifici.

 

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