Istituzione di mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricolo
Il comma 1065 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la finalità “di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta”, demandava al Ministro delle politiche agricole di stabilire “i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati” alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dopo le prescritte consultazioni, con proprio decreto 20 novembre 2007 (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301), ha emanato le disposizioni relative alle modalità e procedure per l’istituzione e per l’autorizzazione all’istituzione dei mercati riservati ai produttori agricoli, sulla base delle quali i Comuni, singoli, consorziali o associati, di propria iniziativa “o a richiesta degli imprenditori, singoli o associati”, istituiscono (o autorizzano l’istituzione) di “mercati agricoli di vendita diretta, sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita”.
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