La disposizione anti-rave dopo la conversione in legge del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ad opera della legge 30 dicembre 2022, n. 199

Approfondimento di Massimo Ancillotti

12 Gennaio 2023
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Il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto 162/2022 – recante, come noto, una serie non trascurabile di interventi legislativi – è intervenuto con pesanti correzioni e modifiche.

Si ricorderà che il decreto-legge 162/2022 prevedeva, tra le tante altre cose, il differimento al 30 dicembre 2022 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, recante la riforma del processo penale (riforma Cartabia) e, soprattutto, la criticatissima norma anti-rave contenuta nell’articolo 434-bis del codice penale e rappresentata dalla istituzione del nuovo reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

In quell’occasione furono molte le critiche e le obiezioni, di ogni genere, mosse alla novità legislativa.

La nuova norma al primo comma conteneva una sorta di definizione di “invasione di terreni  o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o la salute pubblica” mescolando criteri oggettivi e valutativi (ancorché potenziali) che avrebbero esposto gli organi di polizia giudiziaria prima e il giudice poi a valutazioni sempre facilmente attaccabili. In ogni caso era previsto che tale circostanza dovesse realizzarsi allorché l’invasione arbitraria (cioè non autorizzata o consentita dal proprietario) di terreni o edifici altrui, pubblici o privati fosse commessa da un numero di persone superiore a cinquanta (criterio oggettivo) e fosse finalizzata allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso potesse derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

 

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