La semplificazione dei controlli sulle attività economiche: ambito di applicazione e definizioni (II parte)

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 16 Settembre 2024
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L’articolo 1 del d.lgs. 12 luglio 2024, n. 103, in vigore dal 2 agosto 2024, traccia l’ambito di applicazione e fissa le definizioni fondamentali della disciplina relativa ai controlli amministrativi sulle attività economiche, svolti dalle pubbliche amministrazioni: quivi si chiarisce, dunque, quali sono le attività che ne sono soggette e le modalità di siffatti controlli.

Un profilo importante dell’articolo 1 è la definizione di attività economica. Secondo il decreto, l’attività economica consiste nella produzione e offerta di beni e servizi sul mercato. Questa definizione è simile a quella fornita dall’articolo 1, lettera i del d.P.R. 160/2010, ove in più il legislatore ha ritenuto di precisare espressamente l’inclusione delle attività produttive, agricole, commerciali, artigianali, turistiche, alberghiere, i servizi bancari, finanziari e di telecomunicazioni, senza per questo ampliarne l’ambito. Entrambe le definizioni, dunque, sottolineano l’ampiezza delle “attività economiche” soggette a controllo, termine oggi consolidato in siffatta portata, rispetto ancora al 2010, quando dominava “attività produttive”, tanto è vero che si parlava (e si parla) ancora di SUAP non già di “SUAE”, come sarebbe più coerente rispetto all’ordinamento giuridico di riferimento.

Infine, l’articolo introduce la novità della diffida amministrativa.

Questa è definita come un invito contenuto nel verbale di ispezione rivolto al trasgressore per sanare la violazione prima della contestazione formale.

Si applica, come vedremo, alle violazioni sanabili per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro e accertate per la prima volta in cinque anni . Se l’operatore economico regolarizza la violazione entro 20 giorni dalla notifica, non verrà applicata alcuna sanzione.

Rappresenta, questa, senz’altro un passo avanti significativo, poiché mira a semplificare e rendere più efficaci i controlli amministrativi, promuovendo la conformità volontaria degli operatori economici e, comunque, a decongestionare il contenzioso nonché il carico delle sanzioni amministrative pecuniarie in capo all’amministrazione competente, ex art. 18 della legge 689/1981, con dubbi tuttavia che residuano in ordine alla delega legislativa sul punto, ciò che vedremo a commento dell’art. 6.

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