Il TAR Toscana con sentenza n. 852/2017 ha affermato che
un’autorizzazione di polizia in alcun modo può costituire titolo abilitativo per l’esecuzione di opere edilizie: l’autorizzazione rilasciata dal comune per l’esercizio di pubblici spettacoli ai sensi dell’art. 69 TULPS non poteva estendersi (nemmeno sotto il profilo della sicurezza) ad oggetti ulteriori e diversi per natura e consistenza.
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