Il TAR Piemonte ha ritenuto che le discipline bio-naturali non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio dei massaggi estetici.
Il quadro normativo non muta con l’entrata in vigore del D.M. 15 ottobre 2015 n. 206, poiché le saune ed i bagni di vapore erano già inclusi tra le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui all’allegato A della legge n. 1 del 1990.
>> Continua a leggere la decisione del TAR
>> Continua a leggere il commento di Vincenzo Staiano
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento