La regolamentazione dell’esercizio della vendita in forma itinerante era contenuta nell’articolo 17, comma 2, del d.m. 4 giugno 1993, n. 248 contenente il Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112. Secondo la previsione normativa dell’articolo 17, l’agricoltore esercitante la vendita dei propri prodotti in forma itinerante non poteva sostare sulla medesima superficie per un arco temporale superiore all’ora e che eventuali spostamenti potevano avvenire solo verso punti distanti tra loro almeno cinquecento metri.
La vendita effettuata in forma itinerante da parte del produttore agricolo
Collegata al tema specifico, ma rapportabile in generale al commercio itinerante su area pubblica (e non solo dei produttori agricoli) è la problematica relativa alle modalità di vendita ed al periodo massimo consentito per il quale l’itinerante può sostare e vendere.
Leggi anche
Commercio su aree pubbliche: concessioni e ammissione alla spunta per titolari di posteggio
A quali condizioni il Comune può consentire la partecipazione alla spunta?
28/10/24
Come agire: subingresso – omessa dichiarazione SCIA
Quale subentrante in attività di commercio su area pubblica ometteva di presentare la SCIA
23/10/24
Mercati settimanali: doppia concessione e un solo operatore
È possibile occupare due posteggi adiacenti con un unico furgone?
08/10/24
Come agire: mercato/fiera a merceologia esclusiva – vendita di prodotti non consentiti
Vendita di prodotti non consentiti dalla deliberazione
04/10/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento