La risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016, stante anche il contenuto delle precedenti note della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, n. 174884 del 29-9-2015 e n. 75893 dell’8-5-2013, reca ulteriori chiarimenti in merito alla norma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce il c.d. consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
La risoluzione n. 343306 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto “D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Corretta individuazione dei prodotti provenienti dall’azienda dell’imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi.” La medesima reca chiarimenti se, “al fine di agevolare i controlli da parte degli Organi di vigilanza circa la prevalenza della vendita dei prodotti propri dell’imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi, oltre che allo scopo di impedire che il consumatore sia indotto in errore circa la diretta riconducibilità dei prodotti posti in vendita all’attività di produzione diretta da parte dell’imprenditore agricolo, (…) i prodotti che questi acquisti presso terzi non debbano quanto meno essere collocati in aree o su scaffali separati dai prodotti del proprio fondo, ovvero identificati mediante cartelli o altri mezzi atti ad individuarne la diversa provenienza”.
La risoluzione n. 338662 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto “D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche – Requisiti morali”. La medesima risponde al quesito se risulti ostativo il reato di cui al punto 3) dell’allegato certificato del casellario giudiziale, ossia l’importazione, la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, per il quale il soggetto richiedente è stato condannato a reclusione per 4 anni e 3 mesi e ad una multa di € 20.000,00, con sentenza irrevocabile del 12-3-2013 e con pena accessoria di interdizione perpetua dai pubblici uffici per 5 anni.
La risoluzione n. 331084 del 20 ottobre 2016 risponde al quesito di un comune che chiede se sia possibile esercitare l’attività di vendita al dettaglio del settore alimentare (vendita di frutta e verdura) su area esterna, scoperta, privata adiacente al locale, non soggetta al pubblico passaggio e, se eventualmente se ne ravvisi la possibilità, se sia necessaria la presentazione della SCIA per ampliamento della superficie di vendita.
Risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 – Attività di commercio elettronico di auto nuove ed usate
La risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016, in materia di commercio elettronico di auto nuove e usate, riporta una serie di precisazioni fornite dal Ministero dell’Interno in relazione a tale specifica attività.
La risoluzione n. 294246 del 21 settembre 2016 risponde al quesito di un comune in merito all’applicabilità della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, intervenuta con la modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell’articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con riferimento, nello specifico, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La risoluzione n. 293796 del 20 settembre 2016 reca ulteriori chiarimenti relativamente all’attività di massaggi svolta nei Tuina.
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