Poche le regole da seguire per promuovere queste cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto.
L’art. 25 del t.u.l.p.s. prevede per i promotori l’obbligo di darne avviso almeno tre giorni prima al Questore che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può vietarle o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso scritto al Questore deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l’indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l’indicazione dell’itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
Unitamente all’avviso preventivo al Questore può essere richiesto il consenso scritto dell’autorità competente per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.
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