Locazioni brevi: il Governo impugna la legge Emilia-Romagna

Il nodo concorrenza e libertà d’impresa

12 Febbraio 2026
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 161 dell’11 febbraio 2026, ha deciso di impugnare la legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 19 dicembre 2025, che disciplina gli immobili destinati a locazione breve. Secondo il Governo, alcune norme regionali si porrebbero in contrasto con la legislazione statale in materia di tutela della concorrenza, libertà di impresa e proprietà privata, violando gli articoli 41, 42, 117 e 118 della Costituzione. La scelta apre un nuovo fronte nel rapporto tra autonomia regionale e competenze esclusive statali, in un settore – quello degli affitti turistici – sempre più rilevante per economia e mercato immobiliare.

Indice

Il provvedimento del Consiglio dei Ministri


Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 febbraio 2026, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato undici leggi regionali.
Al termine della valutazione, l’Esecutivo ha deliberato di impugnare la legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 19 dicembre 2025, recante la “Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna”.
Secondo quanto riportato, talune disposizioni della normativa regionale presenterebbero profili di incompatibilità con la normativa statale, incidendo su ambiti che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Il nodo costituzionale: concorrenza e libertà di impresa


La decisione di impugnazione si fonda sul rilievo che alcune previsioni regionali si porrebbero in contrasto con i principi statali in materia di:
• tutela della concorrenza,
• libertà di impresa,
• proprietà privata.
In particolare, il Governo richiama la violazione degli articoli:
41 Cost. (libertà di iniziativa economica privata),
42 Cost. (tutela della proprietà privata),
117, secondo comma, lett. e) (competenza esclusiva statale sulla concorrenza),
118 Cost. (principio di sussidiarietà e riparto delle funzioni amministrative).

Il passaggio evidenzia come la regolazione delle locazioni brevi si collochi in un’area sensibile, dove le Regioni possono intervenire su aspetti territoriali e amministrativi, ma senza comprimere i principi economici fondamentali riservati allo Stato.


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