Questi servizi ludico-ricreativi possono talvolta avere oltre al trattenimento, finalità prettamente culturali, ma sempre perseguite nella forma imprenditoriale privatistica, e dunque configurando in ogni caso un’attività produttiva di un servizio svolto nelle forme e con le caratteristiche imprenditoriali di cui al codice civile. Sebbene le ludoteche siano quindi presentate dall’utente richiedente come attività il cui scopo sarebbe di proporre esperienze di gioco, favorire la socializzazione, educare all’autonomia e valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini, tuttavia non possiamo dimenticare che le stesse sono svolte da soggetti giuridici privati, che perseguono una logica di profitto come qualunque altra attività imprenditoriale, indipendentemente dai soggetti cui sono rivolte.
Questi servizi ludico-ricreativi quindi non svolgono nella quasi totalità dei casi funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi pubblici educativi per la prima infanzia, e dunque devono essere ricondotti allo svolgimento di una normale attività di trattenimento rivolta al “pubblico indistinto”, o talvolta rivolta a soggetti determinati muniti di un titolo di legittimazione (soci di una associazione o di un circolo). Nel caso in cui, peraltro raro, si fosse di fronte alla configurazione di un’attività finalizzata allo svolgimento di funzioni e servizi educativi per l’infanzia, saremmo in presenza di attività socio-educative oggetto in genere di specifiche normative regionali che ne disciplinano il funzionamento ed i requisiti, nonché gli accreditamenti.
Le ludoteche sono molto spesso fornite di servizi mensa, servizi di riposo, e contemporaneamente effettuano attività di custodia di bambini senza tuttavia svolgere attività didattico-formativa.
L’attività imprenditoriale di ludoteca o baby-parking che si vogliano chiamare, differiscono dunque dall’attività di un asilo, di un asilo nido o simili strutture, in quanto non possiedono intrinseche caratteristiche di attività di assistenza sociale non residenziale.
Facendo riferimento agli stessi codici di attività ATECO, possiamo percepire la differenza della tipologia secondo cui una ludoteca può proporsi e dunque essere disciplinata:
CODICE ATECO | |
88.99.00 | Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca |
93.29.30 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
Dunque una ludoteca potrebbe essere inquadrata in due diverse tipologie di attività, di assistenza sociale non residenziale oppure di trattenimento puro e semplice, e ciò significa che sarà indispensabile richiedere una relazione sul modo in cui l’attività sarà svolta e sulle attrezzature utilizzate nello svolgimento della stessa, per poter correttamente inquadrare e disciplinare la ludoteca nell’una o nell’altra.
Avviare un baby-parking, una ludoteca o un centro giochi significa pertanto non basarsi sulla denominazione assunta dal richiedente ma avviare un’indagine delle modalità di organizzazione e svolgimento delle attività destinate a vario titolo all’educazione, alla cura e/o al divertimento dell’infanzia.
Qualora in base alle caratteristiche di organizzazione e gestione esposte dal richiedente l’autorizzazione, si valuti che l’attività di ludoteca possieda le caratteristiche di attività di intrattenimento, il riferimento normativo deve essere il r.d. n. 773/1931 Tulps articolo 68 e correlato articolo 80, al pari di un normale locale di trattenimento.
Qualora invece le caratteristiche riscontrate nell’organizzazione e gestione facciano propendere per un attività di asilo nido, è necessario fare riferimento alla specifica disciplina regionale.
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