Ministero dello Sviluppo Economico: ultime risoluzioni

24 Febbraio 2010
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Il Ministero dello Sviluppo Economico mediante l’emanazione di risoluzioni nel periodo dal 26 ottobre 2009 al 22 gennaio 2010 fornisce alcuni chiarimenti su tematiche della disciplina del commercio.

Nella prima risoluzione, la n.94225 del 26 ottobre 2009, interviene sulla corretta interpretazione delle norma che regolano il commercio elettronico e lem nuove norme in materia di pubblica sicurezza. Tra le informazioni che l’esercente l’attività di commercio elettronico deve comunicare al Comune competente per territorio figura anche quella relativa all’utilizzo di un eventuale deposito. In tal caso, l’ubicazione del deposito, ovunque esso si trovi, va comunicata unicamente al Comune di residenza, se persona fisica, o al Comune, dove si trova la sede legale negli altri casi. Inoltre, poiché il deposito costituisce una struttura destinata esclusivamente alla custodia e conservazione della merce, non può essere adibito a locale in cui l’esercente svolge l’attività di vendita.
Con altro parere, (n. 98164/09) si precisa che il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di un’attività economica in un locale in cui è stata avviata una procedura di condono, nel caso in cui il Comune abbia adottato un regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che preveda la possibilità di rilascio di certificati di agibilità provvisoria, è possibile anche il rilascio di titoli commerciali soggetti a decadenza in caso di provvedimento di diniego di condono, sempre che il provvedimento di agibilità sia stato rilasciato effettivamente nei limiti previsti dalle norme transitorie del regolamento edilizio.
Le disposizioni di cui al D.lgs.114/98 non subordinano l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti erboristici al possesso del diploma di “erboristeria”. In ogni caso, va tenuto conto che per la commercializzazione di prodotti in erboristeria rientranti nel settore alimentare è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5, comma 5, è quanto si afferma nella risoluzione n. 103998/0 mentre, nel parere n. 107868/09 si affronta il problema del trasferimento dell’attività. In particolare, il subentrante nella gestione di un’attività commerciale o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dal momento che è legittimato ad esercitare l’attività anche mentre è in attesa che gli venga rilasciata l’autorizzazione a suo nome, può cedere l’esercizio stesso in proprietà o in gestione. Il trasferimento in gestione è da ritenersi possibile anche da parte di chi abbia ottenuto l’esercizio in godimento, purché la possibilità di sub-trasferire l’esercizio sia stata prevista dal suo dante causa.
Con la risoluzione n. 111747/09 si comunica che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota 29 ottobre 2009, n. 39061, ha confermato quanto già sostenuto dal Ministero dello Sviluppo economico, nella nota del 9 ottobre 2009 n. 89193 in merito alla circostanza che l’art. 5 del d.l. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel prevedere la possibilità per gli esercizi commerciali di vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione, non pone limiti di alcun tipo in termini di distanze con le farmacie operanti. Gli ultimi due, affrontano entrambi il problema delle qualifiche professionali;
il primo, il n. 7859 del 22 gennaio 2010, si riferisce alla qualifica di “tuttofare”, con cui è stato assunto un lavoratore all’interno di un esercizio di somministrazione, che non è idonea a dimostrare il possesso del requisito professionale relativo alla pratica commerciale, come stabilito dall’art. 2, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (come modificato dall’art 3, comma 1, lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248). Ciò anche se nei documenti di assunzione era precisato che fra le mansioni svolte vi sono “ (..) anche quelle di aiuto cuoca di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore”.
Nel secondo, il n.7993 sempre del 22 gennaio 2010 si precisa che non è possibile riconoscere la qualifica professionale ai fini dell’avvio di un’attività di vendita nel settore merceologico alimentare nel caso di un soggetto che abbia svolto l’attività di agente o procacciatore di affari, anche se su incarico di imprese esercenti l’attività nel settore alimentare. Né tanto meno può ritenersi valida ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale l’iscrizione all’Albo dei commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, albo soppresso da oltre dieci anni dal D.Lgs. n. 114/98. Nonostante l’abrogazione, tuttavia, il riconoscimento dei requisiti in questione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lettera e), del citato decreto n. 114, è ammesso nel caso in cui il soggetto possa dimostrare l’effettivo svolgimento, per almeno due anni nel quinquennio precedente, dell’attività di commercio alimentare all’ingrosso per i prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/1/2010 n. 7859
Valutazione requisito professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – L. 287/91 – RICHIESTA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO QUALIFICA PROFESSIONALE

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 22/1/2010 n. 7993
D.lgs. 31 marzo 1998, n.114. Art.5, comma 5 – Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari – Quesito

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 3/12/2009 n. 111747
Trasferimento di una farmacia nei pressi di una parafarmacia

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 24/11/2009 n. 107868
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Legge 25 agosto 1991, n.287 – Quesito in materia di subaffitto di azienda

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 17/11/2009 n. 103998
Attività di commercio al dettaglio di prodotti erboristici – Legge 6.01.1931, n. 99 RD 26.05.1932, N. 772 – Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Richiesta parere

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 3/11/2009 n. 98164
Rilascio autorizzazioni commerciali per attività in immobili oggetto di istanza di condono – quesito

Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/10/2009 n. 94225
Quesiti in materia di commercio elettronico e pubblica sicurezza