Alle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, non possono più essere imposti limiti di orario o giornate di apertura e chiusura obbligatorie.
Sulla liberalizzazione degli orari la Corte Costituzionale si era già espressa, con le sentenze n. 299 del 2012, n. 27 e n. 65 del 2013 e n. 104 del 2014, nelle quali ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali che regolavano gli orari degli esercizi commerciali. Tali limiti sono in contrasto l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nell’art. 3, comma 1 lettera d-bis del D.L. 4-7-2006 n. 223.
Per questi motivi anche la L.R. n. 24/2015 della Regione Puglia si pone in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto di porre limiti di orario alle attività commerciali e di somministrazione, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento