Prorogati i termini per spettacoli dal vivo, tavolini e sedie all’aperto per bar, titoli edilizi

Approfondimento di Pippo Sciscioli

25 Maggio 2022
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Prorogati i termini delle discipline semplificate per spettacoli dal vivo fino a 1000 posti, occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie in favore di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titoli edilizi.

Nel primo caso fino a tutto il 31 dicembre 2022, nel secondo fino al 30 settembre, nel terzo per un anno.

Le tre rilevanti novità per i Comuni e gli operatori economici dei settori interessati provengono da due recentissimi interventi normativi del Parlamento, che ha convertito con modifiche il decreto legge “Riaperture” ed il decreto legge “Taglia-prezzi” dello scorso marzo, che dunque diventeranno fra due settimane.
Si tratta della legge n.52 del 19 maggio e della legge n.51 del 20 maggio, rispettivamente di conversione del D.L. Riaperture e del D.L. Taglia-prezzi.

1) Pubblici spettacoli

Il Parlamento con la legge 120 dell’11 settembre 2020, in sede di conversione del D.L. 76 (decreto Semplificazioni 1), aveva approvato l’art.38 bis per effetto del quale era possibile organizzare, fino al 31 dicembre 2021, spettacoli dal vivo fino a 1000 posti e sino alle ore 23,00, semplicemente presentando al Suap una Scia e senza necessità per il Comune di convocare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  per il rilascio del parere ai fini della certificazione di agibilità ex art.80 Tulps sui locali o i luoghi sede di svolgimento dello spettacolo.

La disposizione normativa ha cessato la sua efficacia al termine dello scorso anno e sinora non era stata riproposta.

Ora, invece, l’art.10 della legge 52 del 19 maggio scorso, di conversione del decreto “Riaperture” (n.24 del 24 marzo), stabilisce che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato “A” sono prorogati fino al 31 dicembre 2022”:  a sua volta, il punto 5 del suddetto allegato reca fra le discipline prorogate proprio l’art.38 bis del D.L. 76/2020.

Quindi, da oggi in poi e fino al 31/12/2022 sarà sufficiente presentare al competente ufficio comunale (il Suap) una Scia per la realizzazione di pubblici spettacoli dal vivo fino a 1000 posti e che si dovranno svolgere entro un arco temporale compreso dalle ore 8,00 fino alle ore 23,00, con allegata relazione tecnica  da parte di tecnico abilitato sull’osservanza dei requisiti di sicurezza di luogo ed impianti.

Altresì dovrà essere prodotta relazione attestante l’osservanza dei protocolli sanitari anti- Covid e con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo spettacolo.

Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

2) Sedie, dehor e tavolini per bar e ristoranti

L’art. 22 quater del D.L. 21 dello scorso marzo (c.d. decreto taglia-prezzi), introdotto in sede di conversione dalla legge n.51 del 20 maggio, proroga dal 1 luglio  al 30 settembre 2022, quindi per l’intera stagione estiva come auspicato dagli operatori del settore, la disciplina semplificata per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei soli pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti bevande di cui alla L. 287/91, già varata dal decreto milleproroghe.

In sostanza, previo pagamento del relativo canone unico patrimoniale, i gestori di pizzerie, bar e ristoranti dovranno presentare al Suap del Comune l’istanza di occupazione di spazi all’aperto mediante installazione di tavolini, sedie, dehors, ombrelloni, pedane (dunque esclusivamente elementi amovibili), allegando la sola planimetria e senza la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica ex art.146 d.lgs. 42/04 o il parere ex art.21 del medesimo decreto a cura della Soprintendenza.

3)  Titoli edilizi

Infine, l’art.10 septies del D.L. 21, introdotto in sede di conversione dalla legge n.51 del 20 maggio, prevede, nel comparto edilizio, la proroga di un anno dei termini di inizio e fine lavori previsti da permessi per costruire e dei  termini di validità delle convenzioni di lottizzazione rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022, purchè non decorsi al momento della comunicazione dell’interessato. La proroga vale anche per le segnalazioni certificate di inizio attività, le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali «comunque denominate».

 

DOCUMENTI CORRELATI

Decreto Legge 24/3/2022 n. 24 (G.U. 24/3/2022 n. 70) – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Decreto Legge 21/3/2022 n. 21 (G.U. 21/3/2022 n. 67) – Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento