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TAR Lombardia, sede di Milano, sezione Quarta, con sentenza n.21 dell’11 gennaio 2011, ha accolto un ricorso presentato contro il diniego di apertura di una sala giochi, in quanto motivato soltanto da “un’analisi della problematica inerente alla viabilità della zona interessata all’apertura della sala giochi, senza che siano stati minimamente affrontati gli aspetti legati alla libertà di iniziativa economica degli operatori del settore coinvolto o siano state approfondite le questioni di natura urbanistica (…)”.
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