Scia: sanare senza snaturare, semplificare senza banalizzare. Art. 19, comma 3, legge 241/90

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 20 Ottobre 2025
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C’è, nel diritto amministrativo, una certa tenerezza verso l’imperfezione. Non quella romantica dell’artista distratto, ma quella tutta burocratica e un po’ tragicomica di chi, tra un protocollo e una pec, scopre che anche gli atti pubblici inciampano e pure spesso. È in questa zona grigia – dove l’errore non sempre è colpa e il vizio non sempre porta a condanna – che si gioca la partita più sottile della semplificazione amministrativa.

Il legislatore del 1990, con il suo art. 19, comma 3, della legge n. 241, sembra aver intuito che la perfezione procedimentale è un mito irraggiungibile e che l’amministrazione moderna deve imparare, con un certo garbo giuridico, l’arte del rammendo. Non più il rigore assoluto dell’atto perfetto, ma la possibilità – controllata, vigilata e, certo, non indulgente – di “salvare il salvabile”, purché ciò non comprometta la sostanza dell’interesse pubblico.

E così il diritto, in un curioso gioco di equilibrio, si fa quasi antropologo dell’amministrazione: ne osserva i rituali, ne misura le fragilità, e tenta di capire quando l’errore possa essere sanato e quando, invece, occorra intervenire con la severità del divieto o della rimozione. Perché, se è vero che la semplificazione predica velocità, è altrettanto vero che l’interesse pubblico — quell’antico e severo guardiano dell’ordinamento – pretende ancora rispetto, misura, ponderazione.

Nel fondo, la domanda è sempre la stessa: fino a che punto può l’amministrazione perdonare? Quando l’irregolarità diventa insanabile? Come si concilia, in questo labirinto normativo e umano, la libertà di iniziativa economica con la tutela di ambiente, salute, sicurezza e beni culturali?

Sono interrogativi che trovano risposta – o almeno un tentativo di equilibrio – nel meccanismo previsto proprio dall’articolo 19, comma 3, dove la segnalazione certificata d’inizio attività non è più un atto fragile da annullare al primo refuso, ma un organismo amministrativo vivo, capace di correggersi, di conformarsi, di sopravvivere.

E da qui, inevitabilmente, muove la riflessione che segue: un’analisi del disegno normativo e della logica sottile che consente, entro confini rigorosi, la sanabilità del vizio come strumento di razionalità e proporzione nel governo dell’azione amministrativa.

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