1. L’attivita’ temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e’ avviata previa segnalazione certificata di inizio attivita’ priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e’ soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Leggi anche
Il caso: bar con pista di pattinaggio: attività accessoria o pubblico spettacolo?
Inquadramento e titoli necessari
19/03/26
Il caso: Wine shop con degustazioni e cicchetti
Quali autorizzazioni servono tra commercio e somministrazione
06/03/26
Il caso: formazione obbligatoria nei pubblici esercizi
Chi accerta e chi verbalizza la violazione?
20/02/26
Il caso: due imprese, un solo locale
E’ possibile alternare bar e braceria con partite IVA diverse?
28/01/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento