La legge qualifica non solo le attività agrituristiche, ma la somministrazione di alimenti e bevande di provenienza aziendale almeno per il 10%; di aziende agricole regionali per il 60%, privilegiando comunque prodotti biologici o certificati Dop, Igp, Igt, Doc e Docg.
In ogni caso, per l’olio extravergine di oliva, vino, formaggi, ortaggi, carni, pane e frutta, l’azienda è obbligata a utilizzare esclusivamente prodotti propri o regionali.
Il provvedimento individua altri parametri che definiscono un agriturismo: la promozione dell’agroalimentare di qualità regionale attraverso l’organizzazione di degustazioni o altre iniziative che prevedono la diffusione di prodotti soprattutto dell’azienda o di altre aziende del territorio; l’organizzazione di attività didattiche, culturali e sportive, escursionistiche; attività di ippoturismo anche attraverso convenzioni con gli enti locali.
Inoltre, l’azienda non potrà superare i 120 ospiti, o somministrare, nell’arco della giornata oltre 160 pasti, che possono arrivare a 240 se c’è un’altra sala riservata agli ospiti. E sono tenute a proporre menu orientati alle tradizioni gastronomiche del comprensorio rurale in cui si trovano. L’attività non potrà essere svolta per meno di 90 giorni dell’anno solare. I titolari saranno obbligati a comunicare al Comune interessato e all’Assessorato entro il 31 di ottobre di ogni anno il calendario di chiusura e apertura, e le tariffe applicate rispetto ai periodi di alta o bassa stagione.
Sono previste procedure semplificate per gli agriturismi di piccole dimensioni: la norma in questo caso, qualifica ‘prevalente’ l’attività agricola quando l’azienda ospita non più di 10 persone e dispone di almeno due ettari di superficie agricola coltivata.
Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3
Disciplina dell’agriturismo in Sicilia
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