Sono possibili nuovi interventi edilizi su fabbricati condonati per avviare un’attività produttiva?

Approfondimento di Pippo Sciscioli

Pippo Sciscioli 28 Ottobre 2025
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Si tratta di un quesito tornato di scottante e complessa attualità dopo la sentenza n. 482/2025 del Consiglio di Stato: è efficace e valida la concessione in sanatoria tramite condono  edilizio di cui alle leggi 47/85, n. 724/94,  n. 326/2003 per acquisire lo stato legittimo di fabbricati, ai fini dell’avvio di un’attività economica?

E, ancora, sono possibili nuovi ampliamenti o futuri interventi di ristrutturazione edilizia di manufatti allo stesso scopo?

Sembrerebbe di no, alla luce del citato arresto del Consiglio di Stato di inizio anno, nel senso che la concessione in sanatoria rilasciata per un fabbricato ne evita solo la demolizione ma non consente nuovi interventi edilizi.

In ogni caso va precisato che la sentenza 482/2025 di Palazzo Spada  si riferisce ad una vicenda   temporalmente risalente a prima del 2020 in cui è stato introdotto l’art. 9 bis c.1 bis del dpr 380/01 e non tiene peraltro conto del fatto che la stessa legge 47/1985 qualifica il condono edilizio  come concessione o autorizzazione in sanatoria, senza porre limiti all’efficacia giuridica del relativo titolo emesso.

Sinora, però, la giurisprudenza sosteneva il contrario, nel senso che il fabbricato, una volta sanato, diventa “legittimato ex post”,  conseguendo lo stesso regime giuridico dell’edificio  regolarmente autorizzato.

Inevitabile la situazione di dubbio per gli uffici comunali deputati a ricevere le istanze di nuovi interventi edilizi su manufatti condonati e per gli stessi operatori del settore, interessati agli investimenti.

In attesa di una pronuncia dirimente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, va messo un punto fermo rappresentato dalla  norma che disciplina la fattispecie, introdotta durante il periodo dell’emergenza pandemica con il d.l. 76/2020 e cioè l’art.9 bis c.1 bis del testo unico dell’edilizia secondo cui “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”. 

Quindi, in base alla citata norma, sono possibili su un fabbricato “condonato” nuovi interventi edilizi, compresi anche gli ampliamenti in variante agli strumenti urbanistici comunali (PRG).

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