Spettacoli pirotecnici: quando è obbligatoria la presenza della forza pubblica

E’ sempre obbligatorio disporre la presenza della forza pubblica?

20 Giugno 2025
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Il caso

Un privato cittadino intende organizzare una manifestazione con utilizzo di fuochi d’artificio appartenenti alle categorie T1, T2, F2 e F3, regolarmente acquistati in libera vendita. Si pone il quesito se, in base all’articolo 110 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), sia sempre obbligatorio disporre la presenza della forza pubblica o se tale obbligo riguardi solo alcune tipologie di fuochi e manifestazioni.

La soluzione operativa


Il nuovo comma 2 dell’articolo 110 del regolamento di applicazione del TULPS, dopo le modifiche apportate dal D.lgs 222/2016, prevede che gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma dell’articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni; per tale attività l’articolo indica l’obbligo della presenza della forza pubblica.

Il D.lgs 123/2015, recepimento della direttiva europea 2015/29, classifica i fuochi di artificio in 4 diverse tipologie, definite F1, F2, F3 e F4. Solo la categoria F1 può essere ceduta a soggetti inferiori della maggiore età, purché maggiori degli anni 14 e quindi a nostro personale avviso, potrebbero essere gli unici ad essere utilizzati senza una specifica autorizzazione ed anche all’interno di luoghi chiusi. Gli artifici che fanno parte delle restanti categorie possono essere ceduti e quindi utilizzati solo da soggetti maggiorenni (F2) o addirittura maggiorenni in possesso di nulla osta o di porto di armi o licenza di fochino (F3 e F 4). Questa particolare licenza rientra nella competenza dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza e non del Questore che solamente nei comuni dove è presente la Questura o il Commissariato fanno carico al medesimo soggetto, mentre nei comuni dove tali uffici di polizia non sono presenti la qualifica di Autorità locale di Pubblica Sicurezza è rivestita dal Sindaco.

Per quanto attiene al quesito riteniamo che solo la tipologia F1, di libera vendita, possa essere esentata dalla disposizione prevista dall’articolo 110 del citato regolamento di applicazione del TULPS.

Riferimenti normativi

• Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), art. 110;
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Decreto “SCIA 2”);
D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE in materia di pirotecnia);
Legge 18 aprile 2017, n. 48 (modifica al TULPS sul ruolo del Sindaco quale Autorità di P.S.);

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