Viene un tempo, nella vita delle istituzioni, in cui il lessico tradizionale del diritto – fatto di libertà, garanzie, responsabilità – si ritrova a convivere con nozioni e terminologie nuove, spesso provenienti da ambiti disciplinari e contestuali significativamente distanti dal proprio: algoritmo (algorithm), apprendimento automatico (machine learning), dati di addestramento (training data), ecc.
Una fase intermedia, nella quale l’innovazione ha già iniziato a produrre effetti concreti e il diritto, con una certa prudenza tutta istituzionale, comincia a chiedersi non tanto che cosa sia l’intelligenza artificiale, quanto come essa stia modificando il modo in cui l’informazione circola, i dati vengono trattati e le decisioni pubbliche si formano.
In questo spazio di osservazione – che è prima culturale che tecnologico – si esibisce, fra altri, l’articolo 4 della legge 23/09/2025, n. 132. Una disposizione che non prende le mosse dagli algoritmi, ma dall’informazione; non dall’efficienza, ma dal pluralismo; non dall’innovazione in sé, ma dalle declinazioni di libertà, pluralismo, imparzialità, liceità, riservatezza… che l’ordinamento conosce e tutela da molto prima dell’avvento delle macchine intelligenti.
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Tra verità e algoritmo: la libertà d’informazione e riservatezza nell’art. 4 della legge 132/2025 che guarda all’AI Act.
Approfondimento di Domenico Trombino
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